Consenso: quando lo è e quando non lo è? Su questo, ancora non c'è consenso! Se ne parla a convegno per i 30 anni di SVSeD
Nate insieme, l'una imprescindibile dall'altra. La prima, e sorella maggiore, è la legge 66 del 15 febbraio 1996 che pone finalmente un sigillo nel diritto penale in materia di violenza sessuale perché si istituisce che da reato contro la morale pubblca si riconosca invece il reato contro la persona: il corpo della donna spesso non smette agi occhi del sentire comune di essere “res”, ossia una cosa.
La secondogenita partorita da questo amore per i diritti è il primo centro antiviolenza pubblico della città di Milano, all'interno della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, un servizio essenziale che oggi porta il nome SVSeD (Soccorso Violenza Sessuale e Domestica). La norma infatti è efficace quando si rispecchia in tutti quei presidi di legalità e cura delle vittime.
A 30 anni si è in un'età in cui certi apprendimenti dovrebbero essere assodati, se non ovvi. Eppure sulla definizione inequivocabile di “consenso”, ancora non c’è “consenso”! Dal 2011 la Convenzione di Instanbul ci ricorda che "il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto". Tuttora abbiamo la necessità di parlarne. Il ”consenso” è ancora un tema.
Intorno a questo pilastro che blinda cosa è violenza è cosa non lo è, ci si è concentrati nel corso del convegno organizzato nell'Aula Magna Mangiagalli del Policlinico di Milano "30 anni di nascita di SVSeD: esperienze a confronto. 30 anni dalla nascita della legge 66 del 1996 sulla violenza sessuale". Ma quali sono le 50 sfumature di consenso su cui ogni giudizio si fa vischioso, a scarsa visibilità fino a rendere troppe volte difficile riconoscere giustizia per le vittime?
I professionisti del mondo medico, sociosanitario, forense e psicosociale hanno contribuito a fare chiarezza sui chiaroscuro che ostacolano una limpida ricostruzione dei fatti di violenza e che incidono ad attribuire ulteriori fattori di vittimimzzazione alle persone che chiedono aiuto.
Nel 2025 l'SVSeD del Policlinico di Milano ha registrato 971 accessi, di cui 599 per violenza sessuale. In questa seconda categoria rientrano esperienze molto diverse e tutte dolorose. Come lo ricostruisci se c'è stato consenso dopo un episodio di violenza?
Casi specifici sono costituiti, ad esempio, da tutte quelle situazioni di violenze facilitate dall'assunzione (volontaria o involontaria in maniera fraudolenta) di sostanze psicotropiche o alcol che portano innanzitutto a non essere in grado di dare il proprio consenso liberamente e volontariamente e, a non ricordare lucidamente in un secondo momento gli avvenimenti. Sono le psicologhe a ricostruire un significato al buco di memoria. Violenze pregresse sono fatti altrettanto ingombranti e non così sporadici, purtroppo, tra le situazioni valutate in SVSeD.
Menzione a parte merita il “freezing”, una reazione ancora poco esplorata. Si tratta di una risposta neurofisiologica involontaria che si manifesta attraverso un blocco motorio e vocale come risposta di protezione istintiva, ed è da ritenere in tutto e per tutto una dimostrazione evidente di assenza di consenso: questo atteggiamento viene sperimentato da tantissime donne anche a livelli estremi. Il freezing spesso risponde alla domanda “perchè non ti sei difesa”? o “Perché non hai urlato?”.
Dopo il freezing le conseguenze traumatiche sono più severe, e in queste donne si riscontra un maggior rischio di depressione: a infierire è il costrutto sociale che la donna che non si è difesa è ritenibile, dunque, in parte responsabile.
Può essere invece una visita ginecologica dirimente sul consenso nei casi di violenza sessuale? Il riscontro avviene in un terzo dei casi in cui è possibile riscontrare una evidenza biologica penetrativa e lesioni genitali. Anche su questo dovremmo interrogarci.
Di violenza si discute in tribunale e in Italia il legislatore concede un anno di tempo per sporgere denuncia. Il prendersi cura di chi chiede aiuto dopo un episodio di violenza prevede anche l'accompagnamento legale: il difensore della persona offesa ha molti ruoli, tra cui quello di creare fiducia e preparare la donna ai tempi e ai modi del processo, limitare i danni che subirà nel raccontare i fatti accaduti perché anche il processo penale è un luogo potenzialmente traumatico: la vittima che entra in un'aula di giustizia deve infatti raccontare dettagli intimi affrontando una propria personale paura del ricordo, deve rispondere a domande invasive, incontrare l' autore della violenza e attendere anni prima della definizione del procedimento. Per tante vittime tutto questo rappresenta un dolore inflitto più volte.
Per accogliere le donne e gli uomini vittime di violenza sessuale e domestica in SVSeD lavorano solo professioniste di lunga esperienza: qui collaborano ginecologhe, ostetriche, psicologhe, assistenti sociali e medici legali. Accanto a questo lavoro c'è quello dei professionisti di SVS Donna Aiuta Donna, nata per affiancare il Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) e offrire tutto quanto era necessario ad una donna che decideva di affrontare il percorso di uscita dalla violenza.