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Cittadini stranieri

  1. Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
  2. Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno
  3. Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura
  4. Cittadini stranieri dell’Unione Europea temporaneamente in Italia



1. CITTADINI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA


> Cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (che sono iscritti obbligatoriamente al SSN) hanno parità di diritti e di doveri per quanto riguarda l’obbligo contributivo all’assistenza sanitaria erogata in Italia. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che non rientrano tra coloro che sono iscritti obbligatoriamente al SSN, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per la maternità mediante la stipula di un’apposita polizza assicurativa valida sul territorio nazionale, oppure mediante l’iscrizione facoltativa al SSN.


> Cittadini non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

Agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate:
   – le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital) per le quali, al momento della dimissione,
     dovranno essere corrisposte le relative tariffe;
   – le prestazioni sanitarie programmate, previo pagamento delle relative tariffe.

Alcuni stati extracomunitari (Argentina, Australia, Brasile, Croazia, Repubbliche ex Jugoslavia –Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro - Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia) hanno stipulato con l’Italia specifici accordi bilaterali di reciprocità per garantire l’assistenza sanitaria a particolari categorie di propri cittadini. Per i cittadini assicurati da istituzioni estere, in possesso dei formulari previsti dai predetti accordi, l’erogazione delle prestazioni sanitarie è disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.




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2. CITTADINI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL’INGRESSO E AL SOGGIORNO

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese, sono assicurate nelle strutture pubbliche e private accreditate le seguenti prestazioni sanitarie:

  • cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche continuative, per
  • malattia ed infortunio
  • tutela della gravidanza e della maternità
  • tutela della salute del minore
  • vaccinazioni
  • interventi di profilassi internazionale
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri, nel caso siano privi di risorse economiche sufficienti, ad eccezione del pagamento del ticket a parità di condizioni con il cittadino italiano. Al cittadino straniero irregolare viene assegnato un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) che ha validità semestrale ed è rinnovabile. Lo stato d’indigenza della persona viene attestato al momento dell’assegnazione del codice STP, con la sottoscrizione di una dichiarazione della durata anch’essa di sei mesi. Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, è esonerato dal pagamento del ticket, così come il cittadino italiano, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti.




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3. STRANIERI CHE ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURA

Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento, cure mediche in Italia deve richiedere il visto ed il relativo permesso di soggiorno sia alla competente rappresentanza diplomatica o consolare, sia alla questura.
Il trasferimento per cure in Italia è consentito anche nell’ambito di programmi umanitari, previa autorizzazione del Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri.




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4. CITTADINI STRANIERI DELL’UNIONE EUROPEA TEMPORANEAMENTE IN ITALIA

Ai cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea in temporaneo soggiorno in Italia sono assicurate le cure sanitarie “medicalmente necessarie non programmate”. Essi dovranno presentare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o certificato sostitutivo. Per le cure programmate (incluso il parto) dovranno essere muniti di modello S2.
Questi cittadini sono tenuti al pagamento del ticket, ove previsto, per le prestazioni sanitarie a parità di condizioni con i cittadini italiani. In mancanza di attestato di diritto all’assistenza sanitaria (TEAM o certificato sostitutivo o mod. S2) essi dovranno pagare per intero le prestazioni sanitarie.
I cittadini dell’UE presenti stabilmente in Italia devono essere in possesso di un’assicurazione sanitaria o di TEAM, oppure devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.




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